QUOTIDIANO CCNL
NOTIZIA — 04/01/2016
Dirigenti - Imprese Servizi Pubblici Locali: Accordo di rinnovo 18.12.2015
Di Redazione SIA
Pubblicata il 04/01/2016
Il 18 dicembre 2015 è stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL. Il nuovo accordo di rinnovo decorre dal 01/01/2016 e scadrà il 31/12/2018.
Per quanto concerne il trattamento economico l'accordo ha stabilito quanto segue:
Trattamento minimo complessivo di garanzia da assumere come parametro al 31 dicembre 2015, a valere dall'anno 2016 per i dirigenti assunti o nominati dal 01/01/2016, è stabilito in 66.000,00 (sessantaseimila/00) euro.
Per i dirigenti che abbiano maturato nell'azienda, con la qualifica di dirigente, una anzianità superiore ai dodici mesi alla data del 1° gennaio 2015, il parametro di TMCG, a valere dall'anno 2016, sarà determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondato a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio, nell'azienda e con la qualifica di dirigente, maturata alla già indicata data del 1° gennaio 2016.
Pertanto, a titolo esemplificativo il TMCG a valere dal 2016 per i dirigenti con:
- fino a 12 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2016, sarà pari a 66.000 Euro;
- 13 mesi di anzianità, ali0 gennaio 2016, sarà pari a 66.068 Euro;
- 24 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2016, sarà pari a 68.664 Euro;
- 36 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2016, sarà pari a 71.496 Euro;
- 48 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2016, sarà pari a 74.328 Euro;
- 60 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2016, sarà pari a 77.160 Euro;
- 71 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2016, sarà pari a 79.756 Euro.
Anzianità:
a) in via transitoria e per la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018, al dirigente già in servizio alla data del 21 dicembre 2004 e che non abbia già maturato il numero massimo di dieci aumenti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari a 129,11 (centoventinove/11) euro al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso.
Il numero di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare il numero massimo di dieci ivi compresi gli aumenti di anzianità maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi.
A tal fine nel prospetto delle competenze mensili sarà evidenziato, in apposita casella, il numero degli aumenti di anzianità maturati da ciascun dirigente.
b) gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità, ai sensi della disciplina che precede, in considerazione della specifica natura degli stessi, possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a partire dal 1° gennaio 2009.