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SCADENZA — 01/01/2025
Autotrasporto Merci e Logistica: modifica malattia e infortunio
Di Redazione SIA
Pubblicata il 16/12/2024
Malattie gravi: Ai lavoratori affetti da malattie particolarmente gravi il trattamento complessivo di malattia verrà garantito con la corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 18 mesi.
MALATTIA - SETTORE COOPERAZIONE
Periodo di comporto: I soci lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per 365 giorni di calendario nell'arco di 30 mesi consecutivi.
Ai fini del computo si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione:
- di quelli per malattie particolarmente gravi.
- degli eventi relativi ai ricoveri ospedalieri e certificati di convalescenza post ospedaliera nella misura massima di 7 giorni
- per patologie connesse alla disabilità accertata
Trattamento economico: la cooperativa corrisponderà le seguenti integrazioni dell'indennità di malattia (comprensiva della carenza) fino al 180° giorno nell'arco dell'anno legale:
- per il primo evento un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 100% della retribuzione giornaliera, a partire dal primo giorno di malattia;
- per il secondo evento un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 90% della retribuzione giornaliera, a partire dal secondo giorno di malattia;
- per il terzo evento un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 80% della retribuzione giornaliera, a partire dal terzo giorno di malattia;
- a partire dal quarto evento un'integrazione dell'indennità a carico dell'INPS del 70% della retribuzione giornaliera, a partire dal 4 giorno;
- un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 100% della retribuzione giornaliera, dal primo al 240° giorno compresi, indipendentemente dalla durata dalle assenze, nei casi di ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi e per tutti i certificati relativi alle patologie gravi.
Ai fini dell'applicazione delle integrazioni sopra disposte il numero degli eventi sarà computato considerando ciascun anno di calendario (1o gennaio - 31 dicembre).
Soci lavoratori assunti con contratto a tempo determinato: le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
INFORTUNIO - SETTORE COOPERAZIONE
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, la Cooperativa anticipa le indennità a carico dell'INAIL e le integrerà, compresa la carenza fino a raggiungere:
- per il primo giorno successivo all'infortunio, il 100% della retribuzione giornaliera;
- dal 2° al 4° giorno successivi all'infortunio, il 90% della retribuzione giornaliera;
- dal 5° giorno alla fine dell'evento il 100% della retribuzione giornaliera.