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Tessili e Abbigliamento - Industria: Modifica istituti contrattuali

Tessili e Abbigliamento - Industria: Modifica istituti contrattuali

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 29/11/2024

L'ipotesi di accordo 11/11/2024 ha introdotto le seguenti modifiche:

Festività: per i giorni festivi verrà applicato il seguente trattamento economico:

- quando non vi sia prestazione lavorativa il trattamento è compreso nella retribuzione di fatto mensile;

- in caso di prestazione di lavoro saranno corrisposte oltre la retribuzione mensile tante quote orarie di retribuzione di fatto quante sono le ore prestate, con la maggiorazione prevista per lavoro festivo;

- in caso di festività coincidente con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale, verrà corrisposto un trattamento economico corrispondente a 1/26 della retribuzione mensile;

- la festività coincidente con altre festività sarà retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile sulla base di 1/26. Qualora due festività oltre che tra loro coincidano anche con il sabato o con la domenica, verranno aggiunti alla retribuzione mensile 2/26.

Malattia: al lavoratore (operaio, intermedio o impiegato) saranno corrisposti trattamenti assistenziali, per gli operai ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi:

Dal 1° al 3° giorno di malattia: 100% della retribuzione normale per tutti gli eventi di malattia con prognosi superiore a 5 giorni.

Per gli eventi con prognosi breve (inferiore o uguale a 5 giorni):

- 100% della retribuzione normale per il primo evento nell'anno (1o gennaio - 31 dicembre);
- 66% della retribuzione normale per il secondo ed il terzo evento nell'anno;
- 50% della retribuzione normale dal quarto evento nell'anno.

Non saranno considerate tra gli eventi di malattia breve (e quindi saranno retribuite ai 100%) le seguenti patologie:

- malattie oncologiche e/o degenerative che richiedono terapie salvavita debitamente certificate;
- sindromi invalidanti attinenti al ciclo mestruale, debitamente certificate dal medico ginecologo.

Dal 4° giorno di malattia:

- operai: 100% della retribuzione netta normale fino al 180o giorno di malattia. In aggiunta, al lavoratore ammalato l'azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto.

- Intermedi e impiegati: corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia e corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi fino al termine del periodo di conservazione del posto.

Il trattamento economico di cui sopra non è dovuto durante il periodo di prova, fatta salva la corresponsione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, se dovuta.

Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali che determinino per l'azienda oneri economici della stessa misura di quelli sostenuti per i lavoratori non apprendisti.

Maternità e paternità: In caso di gravidanza e maternità, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda deve integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza fino ai 100% della retribuzione netta normale mensile per i primi 5 mesi.

Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e/o dall'adozione/affidamento, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni.

Preavviso: Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per il lavoratore che abbia superato il periodo di prova:

Anzianità di servizio

Mesi di preavviso secondo i livelli

8° - 7°

6° - 5°

4°- 3°

Fino a 5 anni

2 mesi

1,5 mesi

3sett

2 sett

da 5 a 10 anni

3 mesi

2 mesi

1 mese

3 sett

Oltre 10 anni

4 mesi

3 mesi

1,5 mesi

1 mese

Per i lavoratori inquadrati al 1o livello il preavviso è fissato in una settimana

Egr: Con decorrenza dal 1o gennaio 2025 l'importo dell'E.G.R. è elevato a 350,00 euro lordi /annui, con corresponsione da gennaio 2026.

 


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