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Metalmeccanica - Artigianato: Modifiche istituti contrattuali

Metalmeccanica - Artigianato: Modifiche istituti contrattuali

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 20/02/2025

Le Parti con l'Accordo integrativo del 17.02.2025 hanno modificato i seguenti istituti: 

Preavviso di licenziamento e dimissioni operai:

Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

5° e 6° livello con anzianità fino a 5 anni: 20 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità fino a 5 anni: 25 giorni di calendario
5° e 6° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 25 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 30 giorni di calendario
5° e 6° livello con anzianità oltre i 10 anni: 30 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità oltre i 10 anni: 35 giorni di calendario

Per i lavoratori inquadrati nel livello 2 bis (seconda categoria bis) trovano applicazione i medesimi periodi di preavviso previsti per i lavoratori inquadrati nella terza e quarta categoria.

Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Le modifiche agli articoli trovano applicazione a far data dal 1° marzo 2025.

Resta inteso che quanto concordato con il presente verbale non ha effetti nei confronti dei preavvisi comunicati nel periodo dal 19 novembre 2024 al 28 febbraio 2025, anche se ancora in corso di compimento.


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