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 SCADENZA — 01/07/2025

Autoferrotranvieri: Trattamento integrativo

Autoferrotranvieri: Trattamento integrativo

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 30/05/2025

Entro sei mesi dall'accordo di rinnovo 11.12.2024, le parti, a livello aziendale, procedono alla definizione di un accordo per la rivisitazione della regolamentazione dell'articolazione dell'orario di lavoro con l'obiettivo prioritario di contemperare le esigenze di produttività aziendale con quelle relative alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Al raggiungimento dei predetti accordi è condizionata l'erogazione di una quota del trattamento economico complessivo nella misura di Euro 40 mensili lordi. Tale trattamento, erogato per 12 mesi, non fa parte della retribuzione normale, è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, con decorrenza 1° gennaio 2026, sarà riconosciuto il 50% dell'importo indicato al capoverso precedente.

Resta facoltà delle parti a livello aziendale di convertire tale importo in 2 giornate di permesso retribuito.

Nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro, le predette giornate saranno debitamente riproporzionate considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori.


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