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SCADENZA — 01/08/2025
Ferrovie - Attività ferroviarie: Aggiornamento valori indennità
Di Redazione SIA
Pubblicata il 26/06/2025
A partire dal 1° agosto 2025 sono aggiornati i valori delle indennità come di seguito riportato:
Indennità assenza dalla residenza
Per il personale mobile, le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall’ora di partenza del treno, secondo l’orario stabilito, all’ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell’unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un’assenza di durata non inferiore a 3 ore:
a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 1,60
b) per servizi con riposo fuori residenza: € 2,60
Indennità reperibilità
In caso di chiamata viene aggiunta la seguente disciplina in caso di reperibilità da remoto:
- spetta una indennità per la prima chiamata, a copertura anche delle eventuali successive chiamate nell’ambito dello stesso turno, nella misura di € 6,00.
Indennità di turno
a) turni avvicendati nelle 24 ore: € 2,20
b) turni non cadenzati nelle 24 ore: € 2,45
c) turni avvicendati su due periodi giornalieri (turni in seconda): € 1,30
Indennità lavoro domenicale
Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nelle giornate domenicali per più di due ore è corrisposta una indennità pari a 23,50.
Indennità lavoro notturno
Ai lavoratori che prestano servizio tra le ore 22.00 e le ore 6.00 è corrisposta una indennità oraria per lavoro notturno pari a € 2,50.
Trasferta
superiore a 12 ore
- rimborso delle spese documentate di vitto: limite massimo giornaliero di € 40 per due pasti - indennità di trasferta giornaliera: € 35,00
fino a 12 ore
- rimborso per spese forfetarie: € 16,00 quando la trasferta supera complessivamente le quattro ore.